Dichiarazione Fraudolenta (art. 2, D.Lgs. 74/2000): conseguenze tributarie, penali e amministrative
Автор: Matteo Allegretti
Загружено: 2024-11-30
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Per un approfondimento sul reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2, D.Lgs. 74/2000), si rimanda alla lettura dell'articolo: https://www.blogtributarista.it/dichi...
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000), è illustrato dall'Avvocato Matteo Allegretti, Dottore di Ricerca, Cultore della Materia e Docente di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, intervenendo presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano, nell’ambito della trasmissione “Che Impresa!” ospitata dall’Ateneo. Oltre alla dinamica del delitto, vengono descritte le conseguenze tributarie, penali e amministrative derivanti dal reato di dichiarazione fraudolenta.
Sintesi della puntata:
Il reato di dichiarazione fraudolenta disciplinato dall'art. 2, D.Lgs. 74/2000, è il reato di frode fiscale per eccellenza e rappresenta il reato tributario più grave e severamente punito dal nostro ordinamento giuridico. Il reato si compone di una "condotta bifasica" composta da una condotta preparatoria e una condotta finale. Nella fase preparatoria, il soggetto: si procura le fatture false, le registra in contabilità o le detiene a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e predispone la dichiarazione fraudolenta (dichiarazione dei redditi e/o dichiarazione IVA) con l'indicazione di elementi passivi fittizi. Nella fase finale, invece, il soggetto presenta la dichiarazione fraudolenta all'Agenzia delle Entrate, momento in cui il reato si consuma. Il movente del reato è il risparmio delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES/IRAP) e sul valore aggiunto (IVA), ossia, l'evasione delle medesime imposte garantita dalla presentazione della dichiarazione mendace. La norma incriminatrice, infatti, richiede il dolo specifico di evasione (il fine di evadere le imposte) oppure il più lieve dolo eventuale (accettazione del rischio che l'evento evasivo si verifichi). Il reato di dichiarazione fraudolenta comporta tre tipi di responsabilità: tributaria, penale e amministrativa degli enti derivante da reato. Le conseguenze tributarie si concretizzano con l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L'Ufficio può emettere un avviso di accertamento con il quale: (a) nel caso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, disconosce i costi falsi e la falsa IVA detraibile, recuperando le maggiori imposte (IRES, IRAP, IVA), oltre sanzioni e interessi; (b) nel caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, disconosce sempre la falsa IVA sugli acquisti detratta, recuperando la maggiore imposta, sanzioni e interessi. Tuttavia, se i costi hanno i requisiti di deducibilità previsti dagli artt. 109 o 54 del TUIR e non sono stati sostenuti per l’acquisto di beni e/o servizi direttamente utilizzati per i delitti non colposi di cui all’art. 14, comma 4-bis L. n. 537/1993, dovranno comunque considerarsi deducibili ai fini delle imposte sui redditi; (c) nel caso di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti, disconoscerà sia la falsa IVA detraibile e sia la deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi, con recupero delle maggiori imposte, sanzioni e interessi. Le conseguenze penali del reato di dichiarazione fraudolenta si manifestano con l'apertura di un procedimento penale a carico degli imputati coinvolti. Spesso, in contesti societari di dimensioni medio-grandi, oltre all'autore principale del delitto (legale rappresentante dell'impresa), altri soggetti possono essere chiamati a rispondere del medesimo delitto fiscale. Infatti, figure come il consulente fiscale (es., commercialista) o i membri del Consiglio di Amministrazione (CdA), possono rispondere di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell'art. 110 c.p. Per ottenere il proscioglimento, i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nel procedimento penale, dovranno dimostrare l'assenza di almeno uno degli elementi costitutivi del reato, come ad es.: l'insussistenza della condotta tipica del reato, l'assenza del dolo, la mancanza del contributo causale (materiale o morale) alla commissione del reato nelle ipotesi di concorso, ecc....Infine, il reato di dichiarazione fraudolenta può comportare la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, introdotta dal D.Lgs. 231/2001. Tale responsabilità sorge a carico dell'ente alla presenza di 4 condizioni: (1) deve risultare integrato uno dei c.d. reati presupposto della responsabilità 231, come ad es., il reato di dichiarazione fraudolenta; (2) tale reato deve essere stato commesso da uno dei soggetti apicali o sottoposti appartenenti all'ente; (3) tali soggetti devono aver commesso il reato nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente; (4) l'ente deve essere impossibilitato ad invocare validamente l’esimente del Modello Organizzativo e Gestionale (c.d. MOG o Modello 231).
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