Abitazione casa familiare dopo la morte del coniuge: se i coniugi erano separati? I The Notary Pills
Автор: The Notary Pills
Загружено: 2022-10-25
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Alla morte del coniuge, l’altro vanta sulla casa adibita a residenza familiare, i diritti di cui all’art. 540,2 comma c.c. e cioè il diritto e di abitare nella casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, “se di proprietà del defunto o comuni”. Con l’attribuzione di tali diritti il legislatore vuole tutelare l’interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e di consuetudine del coniuge superstite. Il presupposto per l’attribuzione di tale diritto è che la casa sia adibita a residenza familiare. Quid iuris se i coniugi erano separati e il coniuge superstite aveva già ottenuto il diritto di abitazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c.?
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