Avv. Marco Napolitano - Ostacolo alla vigilanza - Caso Banca Popolare di Vicenza
Автор: Avv. Marco Napolitano
Загружено: 2017-07-07
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Art. 2638 c.c. - L'amministratore che fornendo delle false informazioni inerenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario della società nell'ambito delle comunicazioni destinate alle pubbliche autorità di vigilanza, o omettendo di fornire informazioni vere compiendo artifici, commette un reato punito nel massimo con quattro anni di reclusione. Si tratta inoltre di un reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01 e comporta l'applicazione della confisca obbligatoria.
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