LA VENDITA Lez. 27.2 Le obbligazioni del venditore
Автор: EcoLia
Загружено: 2017-08-01
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DIRITTO COMMERCIALE
Lez. 27 La Vendita
2. Le obbligazioni del venditore
La vendita è fonte di obbligazioni per entrambe le parti (venditore e compratore).
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore (acquirente)
2) quella di fargliene acquistare la proprietà, se l'acquisto non e effetto immediato del contratto, cioè se è una vendita obbligatoria
[vedi Lez. 27 per sapere che cosa è la vendita obbligatoria ||
• DIRITTO COMMERCIALE Lez. 27 La Vendita ||]
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Consegna
Norme particolari regolano l'adempimento dell'obbligo di consegna quando, come di frequente si verifica nelle vendite commerciali, si tratta di cose da trasportare da un luogo all'altro o di merci per le quali sono stati rilasciati titoli rappresentativi.
Vendita su documenti
La vendita su documenti è disciplinata nel nostro codice civile dagli articoli dal 1527- 1530.
In particolare l'articolo 1527: Consegna.
" Nella vendita su documenti, il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi."
In particolare, quindi, la vendita su documenti, molto diffusa nel commercio internazionale, riguarda merci già consegnate ad un vettore per il trasporto oppure già depositate in magazzini generali, per le quali il vettore o il magazzino abbiano rilasciato un titolo di credito rappresentativo (duplicato della lettera di vettura all'ordine, polizza di carico o la fede di deposito). Ne consegue che la vendita di quelle merci che si trovano nel magazzino o dal vettore è realizzata mediante il trasferimento dei titoli rappresentativi.
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