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La responsabilità extracontrattuale | Studiare Diritto Facile

Автор: Studiare Diritto Facile

Загружено: 2021-05-14

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Il tema della responsabilità extracontrattuale, disciplinata dall’art.2043 del codice civile, insieme all'Avv. Cosimo Pagnini di Diritto Al Punto.
La responsabilità extracontrattuale nasce dalla violazione del principio del non ledere i diritti altrui: la norma dice che chiunque cagioni un danno ingiusto con dolo o colpa è tenuto a risarcire i danni che ha provocato.
La responsabilità extracontrattuale o aquiliana non prevede alcun vincolo o rapporto obbligatorio tra le parti ma nasce dal fatto illecito compiuto dal danneggiante nei confronti del danneggiato.
Il disposto dell’art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”.
Data la genericità dell’espressione, la disposizione citata è considerata dalla dottrina una sorta di clausola generale dell’ordinamento, realizzata attraverso la c.d. atipicità dell’illecito civile.
Dal dettato letterale della norma, infatti, emergono gli elementi fondamentali per far sorgere la responsabilità extracontrattuale, ossia: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell’agente e l’imputabilità del fatto lesivo.
Al ricorrere di ogni requisito legale, spetterà sempre al giudice quantificare l’ammontare dovuto, considerato che l’art. 2059 c.c. legittima il danneggiato a pretendere il risarcimento delle conseguenze negative, anche di tipo non patrimoniale.
Il primo elemento che caratterizza la responsabilità extracontrattuale è il fatto illecito, ovvero qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto.
Nella nozione di fatto illecito possono farsi rientrare sia le condotte commissive che omissive, purché riconducibili, secondo il nesso di causalità, all’evento dannoso ed esista un vero e proprio obbligo giuridico di impedire lo stesso.
Il secondo elemento caratterizzante è il danno ingiusto soltanto quindi un fatto che arreca un danno in contrasto cioè con un dovere giuridico.
L’interpretazione evolutiva di dottrina e giurisprudenza (Cass., SS.UU., n. 500/1999) ha ampliato negli anni la nozione di “ingiustizia del danno”, dilatando così i confini della responsabilità extracontrattuale, aldilà della sola funzione sanzionatoria della violazione dei precetti preesistenti nell’ordinamento giuridico, coincidente con la lesione dei diritti soggettivi assoluti, e ricomprendendovi qualsiasi condotta colpevole di aver determinato un danno ingiusto ad una posizione di interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, sia sotto il profilo del danno patrimoniale che non patrimoniale.
Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, un ruolo essenziale è rappresentato dal nesso di causalità; affinché sorga in capo al soggetto agente l’obbligo del risarcimento del danno, è necessario infatti che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto.
Ai fini dell’accertamento dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria, il nesso di causalità va esaminato sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale e quello della causalità giuridica.
Con riferimento alla causalità giuridica, l’art. 1223 c.c. (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c.) stabilisce che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita, mentre per quanto concerne la causalità materiale si fa riferimento alle teorie sviluppate in ambito penalistico (teoria della causalità adeguata; della sussunzione sotto leggi scientifiche o statistiche, ecc.).
Ennesimo requisito dell'illecito extracontrattuale è quello della colpevolezza, ossia del nesso psichico che ricollega la condotta all’agente.
Ulteriore ed ultimo requisito per l’addebito della responsabilità extracontrattuale è l’imputabilità, ovvero la riconduzione della condotta colpevole ad un soggetto fornito di adeguata capacità di intendere e di volere (Cass. n. 814/1967). Secondo l’art. 2046 c.c., infatti, “non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa”.
Ne deriva che, il soggetto incapace di autodeterminarsi consapevolmente non potrà essere sottoposto né a sanzione penale (art. 85 c.p.) né a responsabilità civile, né imputato per il risarcimento del danno arrecato a terzi.

La responsabilità extracontrattuale | Studiare Diritto Facile

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