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Dichiarazione Fraudolenta (art 2, D.Lgs. 74/2000): disciplina, struttura e funzionamento del reato

Автор: Matteo Allegretti

Загружено: 2024-11-30

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Описание:

Per un approfondimento sul reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2, D.Lgs. 74/2000), si rimanda alla lettura dell'articolo: https://www.blogtributarista.it/dichi...

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000), è illustrato dall'Avvocato Matteo Allegretti, Dottore di Ricerca, Cultore della Materia e Docente di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, intervenendo presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano, nell’ambito della trasmissione “Che Impresa!” ospitata dall’Ateneo. Vengono spiegate la disciplina, la struttura e il funzionamento del reato di dichiarazione fraudolenta.

Sintesi della puntata:
L'autore del reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2, D.Lgs. 74/2000) è colui che, essendo obbligato alla presentazione della dichiarazione fiscale (dei redditi e/o IVA), indica in essa elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte. Tali elementi fittizi vengono documentati da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000), emessi da un altro soggetto che risponderà del diverso reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000). Il vantaggio economico garantito dal reato di dichiarazione fraudolenta (c.d. profitto illecito) consiste nel minor debito d'imposta che può derivare dalla presentazione al fisco di una dichiarazione fiscale mendace. Per la configurazione del reato non è necessario un danno effettivo all'Erario (evasione fiscale). Gli elementi costitutivi del reato di dichiarazione fraudolenta sono: il soggetto attivo, l'elemento oggettivo (condotta, oggetto materiale e momento consumativo) e l'elemento soggettivo. Si tratta di un reato "proprio a soggettività ristretta", commesso solo da chi è obbligato alla presentazione della dichiarazione. Il soggetto attivo del reato è colui che può commettere il reato e coincide con la persona fisica obbligata alla presentazione della dichirazione fiscale (IVA e/o dei redditi). Nel caso di persone fisiche, tale soggetto attivo coincide con il contribuente a cui si riferisce la dichiarazione. Per le persone giuridiche, invece, l'autore del reato è il legale rappresentante della società (contribuente) o chi ne ha l'amministrazione. È possibile il concorso nel reato (art. 110 c.p.) se un soggetto, pur non essendo obbligato alla dichiarazione, fornisce un consapevole contributo causale (materiale o morale) all'autore principale e lo fornisce con dolo specifico o eventuale (c.d. colpevolezza). Le dichiarazioni oggetto del reato possono essere ordinarie (redditi e IVA) o straordinarie (liquidazione, fusione, etc.). Il reato di dichiarazione fraudolenta si compie mediante "fatture" o "altri documenti" (scontrini, ricevute, etc.) emessi a fronte di operazioni inesistenti. Si distinguono tre tipologie di inesistenza: oggettiva (totale o parziale), soggettiva (i soggetti reali divergono da quelli in fattura) e giuridica (l'operazione reale diverge da quella in fattura). La condotta del reato di dichiarazione fraudolenta è detta "bifasica" in quanto, l'agente: (1) innanzitutto, si avvale della documentazione fiscale falsa registrandola in contabilità o detenendola a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (c.d. condotta prodromica); (2) successivamente, presenta la dichiarazione fraudolenta all'Agenzia delle Entrate (c.d. condotta finale). Affinché emerga il reato di dichiarazione fraudolenta, deve essere stata svolta sia la condotta prodromica e sia la condotta finale. Il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione all'Ufficio. L'elemento soggettivo è il dolo specifico d'evasione, ossia, il cosciente e deliberato intento di evadere l'IVA e/o le imposte sui redditi (IRPEF, IRES). Tuttavia, secondo la Cassazione, può essere sufficiente anche il solo dolo eventuale, ossia, la semplice accettazione del rischio che dalla presentazione di una dichiarazione dove sono stati utilizzate fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa derivare l'evasione fiscale.

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