Interconnessione del diritto tributario (parte 2/2)
Автор: Matteo Allegretti
Загружено: 2022-05-11
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Per un approfondimento sul tema della interconnessione del diritto tributario con le altre branche del diritto, si rimanda alla lettura dell'articolo: https://www.blogtributarista.it/inter...
L'interconnessione del diritto tributario con le altre branche del diritto, tra le quali, il diritto civile e il diritto penale, viene illustrata dall'Avvocato Matteo Allegretti, Dottore di Ricerca, Cultore della Materia e Docente di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, intervenendo a Radio Roma Capitale. Si tratta del 2° intervento sul tema, preceduto da un altro presso la stessa emittente radiofonica.
Il carattere interdisciplinare del diritto tributario è sicuramente un connotato tipico di questa affascinante ma, al tempo stesso, complessa branca del diritto. Forti e molteplici sono infatti i punti di contatto tra il diritto tributario, l'economia e le altre branche del diritto, tra le quali, il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. Sotto quest'ottica si può infatti parlare di "interconnessione del diritto tributario" con le altre discipline economiche e giuridiche.
Al fine di rendere maggiormente evidente l'interconnessine del diritto tributario con il diritto civile e con il diritto penale, nel mio intervento svolgo due esempi.
1) esempio di interconnessione del diritto tributario al diritto civile
Immaginiamo il caso di una compravendita di un immobile ad uso abitativo tra due privati. Iniziamo col rilevare che la compravendita rappresenta un contratto tipico previsto e disciplinato dall'art. 1470 ss. del Codice Civile. Le parti stabiliscono di comune accordo un prezzo di vendita (c.d. corrispettivo). A questo punto, ai fini del calcolo e pagamento delle imposte relative alla vendita, le parti possono adottare due strade alternative, chiedendo al notaio rogante di: a) calcolare e poi versare le imposte sulla base del corrispettivo di vendita indicato nell'atto; b) applicare la c.d. regola del prezzo-valore. Tale regola prevede la tassazione del trasferimento immobiliare prendendo a riferimento il valore catastale dell'immobile. Si segnala un limite e un vantaggio della regola in questione. Il limite è rappresentato dal fatto che la sua applicazione può essere richiesta solo con riguardo a cessioni di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) acquistate da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Il vantaggio, invece, consiste nel limitare il potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate, che non può accertare un maggior valore ai fini dell’imposta di registro. Premesso quanto sopra, ipotizziamo che le parti abbiano optato per la tassazione in base al corrispettivo indicato nell'atto di compravendita [vd. sopra ipotesi a)]. Si tratta, peraltro, di una scelta piuttosto frequente. In tal caso è ben possibile che l'Agenzia delle entrate, a seguito dell'applicazione di alcuni specifici criteri previsti dalla legge (criterio comparativo, criterio della capitalizzazione e criterio residuale), ritenga il valore dell'immobile indicato nell'atto di compravendita o il corrispettivo ivi pattuito, inferiore al suo valore venale (valore di mercato). In tale ipotesi, l'Ufficio procede ad “accertamento di valore”, rideterminando la base imponile su cui calcolare le imposte dovute. Di conseguenza, l'Agenzia notificherà alle parti un c.d. avviso di rettifica e liquidazione con il quale l'Ufficio rettifica e liquida la maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. Le parti, se riterranno l'atto impositivo ingiusto, potranno impugnarlo con ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale competente.
L'esempio mostra, quindi, come da una fattispecie civilistica (compravendita) si è passati ad una fattispecie tributaria (calcolo e versamento dell'imposta di registro e successivo avviso di rettifica e liquidazione) e, da qui, si è poi passati ad una fattispecie processuale tributaria (giudizio tributario introdotto dal ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione).
2) esempio di interconnessione del diritto tributario al diritto penale
Uno stesso fatto (omesso versamento, alle scadenze di legge, del debito IVA indicato nella dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate) può infatti integrare solo un illecito amministrativo (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) o "anche" un illecito penale (art. 10 ter, D.Lgs. 74/2000), a seconda se il debito IVA in questione sia inferiore o superiore ad €. 250.000
Per un maggiore approfondimento sul tema, si rinvia all'articolo "Interconnessione del diritto tributario" pubblicato nel blog del mio sito www.blogtributarista.it e consultabile al seguente link: https://www.blogtributarista.it/inter...
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